COVID-19 EMERGENZA SICUREZZA SUL LAVORO
ANALISI DELLA SITUAZIONE ATTUALE
L’emergenza epidemica in atto espone gravemente le imprese produttive al rischio della mancata tutela della salute del lavoratore. L’articolo 2087 del C.C. attribuisce al Datore di Lavoro, la responsabilità “L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro [Cost. 37 e 41]. Giova ricordare che “il datore di lavoro deve adottare tutte le misure idonee a prevenire sia i rischi insiti all’ambiente di lavoro, sia quelli derivanti da fattori esterni e inerenti al luogo in cui tale ambiente si trova, atteso che la sicurezza del lavoratore è un bene di rilevanza costituzionale che impone al datore di anteporre al proprio profitto la sicurezza di chi esegue la prestazione”
In questo scenario, gli imprenditori che per motivi diversi, decidono di continuare la propria attività, devono intraprendere diverse iniziative in relazione ai diversi scenari possibili, al fine di contenere il rischio di contagio ad un livello non maggiore di quello istituito per la salute pubblica.
Di seguito un diagramma di flusso del processo di valutazione :
Se tutte le attività lavorative sono sospese o cessate fino a revoca del periodo di emergenza saniataria, in questo caso non sono necessari provvedimenti particolari. Giova precisare che qualora l’azienda propenda per adottare il lavoro agile (Capo II della Legge 22 maggio 2017, n. 81) per tutto o per una parte del personale, in questo caso l’azienda si intende in esercizio a tutti gli effetti di legge e sul datore di lavoro gravano comunque le garanzie di tutela della salute del lavoratore. Cià detto, le attività lavorative si intendono sospese soltanto nei seguenti casi che coinvolgano tutto il personale (compreso il datore di lavoro):
- congedo straordinario (D.lgs. 26.03.2001 n. 151, art. 42 come modificato dal D.lgs. 119/2011);
- periodo feriale esteso a tutto il periodo di emergenza;
- cessazione del rapporto di lavoro;
- chiusura dell’attività;
AZIENDE CHE OPERANO IN AMBITO SANITARIO
Il primo passo dell’analisi dei rischi consiste nel valutare se l’azienda lavora in ambito sanitario, in questo caso il rischio di contagio è un rischio di naturale professionale ed è pertanto necessaria una integrazione alla Valutazione dei Rischi cui faranno seguito le specifiche misure di prevenzione e protezione per il contenimento dei rischi:
- misure organizzative specifiche;
- attività di formazione ed informazione;
- scelta e dotazione dei DPI;
- addestramento sull’uso corretto dei DPI;
- adozione di procedure e buone prassi;
- monitoraggio continuo dello stato di emergenza e eventuale applicazione delle disposizioni Governative;
AZIENDE CHE NON OPERANO IN AMBITO SANITARIO
Le aziende che non operano in ambito sanitario, essendo il rischio da Contagio da Covid-19 non strettamente correlato al ciclo produttivo o alla mansione è necessario che ogni impresa in attività debba dotarsi di o più una procedure finalizzate al contenimento di tutte quelle attività che durante il lavoro possano aumentare le probabilità di contagio o della diffusione del Virus SARS-Cov-2, quali per esempi:
- attività lavorative che comportino la riduzione delle distanze interpersonali oltre ai limiti previsti dalle Disposizioni Governative;
- modalità di ingresso ed uscita dal lavoro;
- monitoraggio della temperatura corporea;
- sanificazione delle superfici a contatto con i lavoratori;
- utilizzo di DPI finalizzati alla riduzione del contagio;
- attività informativa diffusa a tutto il personale;
- accessi ai locali igienici, servizi mensa e altro;
- sospensione delle riunioni, dei sopralluoghi e delle visite aziendali;
Ovviamente le attività di cui sopra costitiscono un elenco assolutamente non esaustivo delle attività da intramprendere e/o da normalizzare.
Uno strumento di riferimento autorevole riguardo le attività di cui sopra è certamente costituito dal “Protocollo Condiviso sulla Regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” emesso dal Governo in data 14 marzo 2020. (https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/news-ed-eventi/news/news-protocollo-14-marzo-sicurezza-lavoratori-covid-19-2020.html). Il Protocollo Condiviso è una Linea Guida autorevole su quelle che sono le attività da intraprendere per consentire la prosecuzione del lavoro durante il periodo della emergenza; ovviamente non essendo una fonte giuridicavera e propria, il Protocollo Condiviso costituisce un primo step cui ogni impresa in attività deve necessariamente adeguarsi, tuttavia la rispondenza alle direttive contenute nel Documento costutiscono una condizione necessaria non sufficiente a garantire la tutela della salute del lavoratore.
Ogni Datore di Lavoro nel valutarne la totale applicabilità dovrà altresì valutare se fossero necessarie ulteriori attività di prevenzione e protezione nonchè ulteriori disposizioni organizzative specifiche.
AZIENDE CHE SI AVVALGONO DI IMPRESE ESTERNE
Per le imprese che nell’ambito del proprio ciclo produttivo devono impiegare imprese esterne è necessaria la compilazione di un DUVRI integrativo da aggiungere a quello primitivo, istutuito al momento della stipula dell’ordine di lavoro.
Nel DUVRI saranno disciplinate tutte le modalità operative necesarie per l’esecuzione dei lavori da aggiungere alle misure preventivamente stabilite. A titolo di esempio non esaustivo il DUVRI sarà così articolato:
PARTE 1 – DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI
- PREMESSA
- DEFINIZIONI
- DISPOSIZIONI NORMATIVE
- TRASMISSIBILITÀ DEL VIRUS
- SINTOMATOLOGIA
- CURE E PROFILASSI
PARTE 2 – MISURE DI IGIENE E CONTROLLO DELLA DIFFUSIONE
- DIAGNOSI
- VIAGGI
- MISURE ORGANIZZATIVE SPECIFICHE
- MOBILITÀ E ACCESSO AL CANTIERE
- INGRESSO / USCITA DAI REPARTI O DAI LOCALI IGIENICI
- ESECUZIONE DEI LAVORI
- MISURE PROMOSSE DAL CANTIERE
PARTE 3 – MISURE DI PREVENZIONE E NORME IGIENICHE
- SANIFICAZIONE DELLE MANI
- PULIZIA DELLE SUPERFICI
- MASCHERINA MONOUSO
- DISPOSITIVI INDIVIDUALI DI PROTEZIONE
- FORMAZIONE INFORMAZIONE
- COSTI DELLA SICUREZZA
L’articolazione proposta costituisce un semplice esempio della struttura di un DUVRI integrativo per una attività produttiva generica, importante sottolineare che alla emissione del DUVRI integrativo devono far seguito le nuove valutazione dei costi della sicurezza emesse dalle imprese appaltatrici ed a carico del Datore di LAvoro Committente.
P.S. Il contenuto del presente articolo contiene contenuti e pareri personali e dell’autore e non costituiscono per nessun motivo riferimento giuridico e/o di indirizzo interpretativo. Studio Bertacca Enginnering, LR Progetti e l’autore non si assumono alcuna responsabilità circa l’adozione dei contenuti.