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	<title>Studio Bertacca - LR progetti &#187; Servizi</title>
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		<title>COVID-19 EMERGENZA SICUREZZA SUL LAVORO</title>
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		<pubDate>Sat, 21 Mar 2020 22:46:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>studiobertacca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Azienda]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Sicurezza nei luoghi di lavoro]]></category>

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		<description><![CDATA[ANALISI DELLA SITUAZIONE ATTUALE L&#8217;emergenza epidemica in atto espone gravemente le imprese produttive al rischio della mancata tutela della salute del lavoratore. L&#8217;articolo 2087 del C.C. attribuisce al Datore di... <a class="read-more" href="https://lrprogetti.studiobertacca.it/covid-19-emergenza-sicurezza-sul-lavoro">Leggi tutto &#8594;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">ANALISI DELLA SITUAZIONE ATTUALE</p>
<p><a href="http://lrprogetti.studiobertacca.it/wp-content/uploads/2020/03/CORONA-VIRUS.jpg"><img class="size-medium wp-image-508 alignleft" alt="CORONA VIRUS" src="http://lrprogetti.studiobertacca.it/wp-content/uploads/2020/03/CORONA-VIRUS.jpg" width="293" height="172" /></a></p>
<p style="text-align: left;">L&#8217;emergenza epidemica in atto espone gravemente le imprese produttive al rischio della mancata tutela della salute del lavoratore. L&#8217;articolo 2087 del C.C. attribuisce al Datore di Lavoro, la responsabilità <em>&#8220;L&#8217;imprenditore è tenuto ad adottare nell&#8217;esercizio dell&#8217;impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l&#8217;esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l&#8217;integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro [Cost. 37 e 41]. Giova ricordare che </em>&#8220;<em>il  datore di lavoro deve adottare tutte le misure idonee a prevenire sia i rischi insiti all&#8217;ambiente di lavoro, <strong>sia quelli derivanti da fattori esterni</strong> e inerenti al luogo in cui tale ambiente si trova, atteso che la sicurezza del lavoratore è un bene di rilevanza costituzionale che impone al datore di anteporre al proprio profitto la sicurezza di chi esegue la prestazione&#8221;<sup><br />
</sup></em></p>
<p style="text-align: left;">In questo scenario, gli imprenditori che per motivi diversi, decidono di continuare la propria attività, devono intraprendere diverse iniziative in relazione ai diversi scenari possibili, al fine di contenere il rischio di contagio ad un livello non maggiore di quello istituito per la salute pubblica.</p>
<p style="text-align: left;">Di seguito un diagramma di flusso del processo di valutazione :</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://lrprogetti.studiobertacca.it/wp-content/uploads/2020/03/Flowchart-Covid19tr3.png"><img class="aligncenter  wp-image-567" alt="Flowchart Covid19tr" src="http://lrprogetti.studiobertacca.it/wp-content/uploads/2020/03/Flowchart-Covid19tr3.png" width="715" height="864" /></a></p>
<p style="text-align: left;">Se tutte le attività lavorative sono sospese o cessate fino a revoca del periodo di emergenza saniataria, in questo caso non sono necessari provvedimenti particolari. Giova precisare che qualora l&#8217;azienda propenda per adottare il lavoro agile (Capo II della Legge 22 maggio 2017, n. 81) per tutto o per una parte del personale, in questo caso l&#8217;azienda si intende in esercizio a tutti gli effetti di legge e sul datore di lavoro gravano comunque le garanzie di tutela della salute del lavoratore. Cià detto, le attività lavorative si intendono sospese soltanto nei seguenti casi che coinvolgano tutto il personale (compreso il datore di lavoro):</p>
<ul>
<li>congedo straordinario (D.lgs. 26.03.2001 n. 151, art. 42 come modificato dal D.lgs. 119/2011);</li>
<li>periodo feriale esteso a tutto il periodo di emergenza;</li>
<li>cessazione del rapporto di lavoro;</li>
<li>chiusura dell&#8217;attività;</li>
</ul>
<p style="text-align: left;"><strong>AZIENDE CHE OPERANO IN AMBITO SANITARIO</strong></p>
<p style="text-align: left;">Il primo passo dell&#8217;analisi dei rischi consiste nel valutare se l&#8217;azienda lavora in ambito sanitario, in questo caso il rischio di contagio è un rischio di naturale professionale ed è pertanto necessaria una integrazione alla Valutazione dei Rischi cui faranno seguito le specifiche misure di prevenzione e protezione per il contenimento dei rischi:</p>
<ul>
<li>misure organizzative specifiche;</li>
<li>attività di formazione ed informazione;</li>
<li>scelta e dotazione dei DPI;</li>
<li>addestramento sull&#8217;uso corretto dei DPI;</li>
<li>adozione di procedure e buone prassi;</li>
<li>monitoraggio continuo dello stato di emergenza e eventuale applicazione delle disposizioni Governative;</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>AZIENDE CHE NON OPERANO IN AMBITO SANITARIO</strong></p>
<p>Le aziende che non operano in ambito sanitario, essendo il rischio da Contagio da Covid-19 non strettamente correlato al ciclo produttivo o alla mansione è necessario che ogni impresa in attività debba dotarsi di o più una procedure finalizzate al contenimento di tutte quelle attività che durante il lavoro possano aumentare le probabilità di contagio o della diffusione del Virus <em>SARS</em>-Cov-2, quali per esempi:</p>
<ul>
<li>attività lavorative che comportino la riduzione delle distanze interpersonali oltre ai limiti previsti dalle Disposizioni Governative;</li>
<li>modalità di ingresso ed uscita dal lavoro;</li>
<li>monitoraggio della temperatura corporea;</li>
<li>sanificazione delle superfici a contatto con i lavoratori;</li>
<li>utilizzo di DPI finalizzati alla riduzione del contagio;</li>
<li>attività informativa diffusa a tutto il personale;</li>
<li>accessi ai locali igienici, servizi mensa e altro;</li>
<li>sospensione delle riunioni, dei sopralluoghi e delle visite aziendali;</li>
</ul>
<p>Ovviamente le attività di cui sopra costitiscono un elenco assolutamente non esaustivo delle attività da intramprendere e/o da normalizzare.</p>
<p>Uno strumento di riferimento autorevole riguardo le attività di cui sopra è certamente costituito dal &#8220;Protocollo Condiviso sulla Regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro&#8221; emesso dal Governo in data 14 marzo 2020. <a title="Protocollo Condiviso 14 marzo 2020" href="https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/news-ed-eventi/news/news-protocollo-14-marzo-sicurezza-lavoratori-covid-19-2020.html" target="_blank">(https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/news-ed-eventi/news/news-protocollo-14-marzo-sicurezza-lavoratori-covid-19-2020.html</a>). Il Protocollo Condiviso è una Linea Guida autorevole su quelle che sono le attività da intraprendere per consentire la prosecuzione del lavoro durante il periodo della emergenza; ovviamente non essendo una fonte giuridicavera e propria, il Protocollo Condiviso costituisce un primo step cui ogni impresa in attività deve necessariamente adeguarsi, tuttavia la rispondenza alle direttive contenute nel Documento costutiscono una condizione necessaria non sufficiente a garantire la tutela della salute del lavoratore.</p>
<p>Ogni Datore di Lavoro nel valutarne la totale applicabilità dovrà altresì valutare se fossero necessarie ulteriori attività di prevenzione e protezione nonchè ulteriori disposizioni organizzative specifiche.</p>
<p><strong>AZIENDE CHE SI AVVALGONO DI IMPRESE ESTERNE</strong></p>
<p>Per le imprese che nell&#8217;ambito del proprio ciclo produttivo devono impiegare imprese esterne è necessaria la compilazione di un DUVRI integrativo da aggiungere a quello primitivo, istutuito al momento della stipula dell&#8217;ordine di lavoro.</p>
<p>Nel DUVRI saranno disciplinate tutte le modalità operative necesarie per l&#8217;esecuzione dei lavori da aggiungere alle misure preventivamente stabilite.  A titolo di esempio non esaustivo il DUVRI sarà così articolato:</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">PARTE 1 &#8211; DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI</span></p>
<ul>
<li>PREMESSA</li>
<li>DEFINIZIONI</li>
<li>DISPOSIZIONI NORMATIVE</li>
<li>TRASMISSIBILITÀ DEL VIRUS</li>
<li>SINTOMATOLOGIA</li>
<li>CURE E PROFILASSI</li>
</ul>
<p><span style="text-decoration: underline;">PARTE 2 &#8211; MISURE DI IGIENE E CONTROLLO DELLA DIFFUSIONE</span></p>
<ul>
<li>DIAGNOSI</li>
<li>VIAGGI</li>
<li>MISURE ORGANIZZATIVE SPECIFICHE</li>
<li>MOBILITÀ E ACCESSO AL CANTIERE</li>
<li>INGRESSO / USCITA DAI REPARTI O DAI LOCALI IGIENICI</li>
<li>ESECUZIONE DEI LAVORI</li>
<li>MISURE PROMOSSE DAL CANTIERE</li>
</ul>
<p><span style="text-decoration: underline;">PARTE 3 &#8211; MISURE DI PREVENZIONE E NORME IGIENICHE</span></p>
<ul>
<li>SANIFICAZIONE DELLE MANI</li>
<li>PULIZIA DELLE SUPERFICI</li>
<li>MASCHERINA MONOUSO</li>
<li>DISPOSITIVI INDIVIDUALI DI PROTEZIONE</li>
<li>FORMAZIONE INFORMAZIONE</li>
<li>COSTI DELLA SICUREZZA</li>
</ul>
<p>L&#8217;articolazione proposta costituisce un semplice esempio della struttura di un DUVRI integrativo per una attività produttiva generica, importante sottolineare che alla emissione del DUVRI integrativo devono far seguito le nuove valutazione dei costi della sicurezza emesse dalle imprese appaltatrici ed a carico del Datore di LAvoro Committente.</p>
<p>P.S. Il contenuto del presente articolo contiene contenuti e pareri personali e dell&#8217;autore e non costituiscono per nessun motivo riferimento giuridico e/o di indirizzo interpretativo. Studio Bertacca Enginnering, LR Progetti e l&#8217;autore non si assumono alcuna responsabilità circa l&#8217;adozione dei contenuti.</p>
<p>&nbsp;</p>
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		<title>IN PARTENZA &#8211; CORSI DI FORMAZIONE SICUREZZA SUL LAVORO</title>
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		<pubDate>Thu, 30 Jan 2020 10:58:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>studiobertacca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sicurezza nei luoghi di lavoro]]></category>

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		<description><![CDATA[Corso di formazione sicurezza sul lavoro RISCHIO BASSO &#8211; videoterminalisti di 8 ore: 10 febbraio con orario 8.30 / 12.30 21 febbraio con orario 8.30 / 12.30 Corso di formazione... <a class="read-more" href="https://lrprogetti.studiobertacca.it/in-partenza-corsi-di-formazione-sicurezza-sul-lavoro">Leggi tutto &#8594;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Corso di formazione sicurezza sul lavoro RISCHIO BASSO &#8211; videoterminalisti di 8 ore:</p>
<p>10 febbraio con orario 8.30 / 12.30<br />
21 febbraio con orario 8.30 / 12.30</p>
<p>Corso di formazione sicurezza sul lavoro RISCHIO ALTO &#8211; 16 ore:</p>
<p>10 febbraio con orario 8.30 / 12.30<br />
24 febbraio con orario 8.30 / 12.30 &#8211; 14/18<br />
9 marzo con orario 8.30 / 12.30</p>
<p>Iscrizione dei lavoratori inviando una mail al seguente indirizzo: norma.carlini@studiobertacca.it indicando richiesta di iscrizione al corso di formazione</p>
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		<title>Privacy: nuove regole per la sicurezza dei dati in rete e nelle Tlc</title>
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		<pubDate>Tue, 07 Aug 2012 08:07:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>petra.p</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Servizi]]></category>
		<category><![CDATA[tutela della privacy]]></category>

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		<description><![CDATA[Società telefoniche e Internet provider dovranno assicurare la massima protezione ai dati personali perché tra i loro nuovi obblighi ci sarà quello di avvisare gli utenti dei casi più gravi... <a class="read-more" href="https://lrprogetti.studiobertacca.it/privacy-nuove-regole-per-la-sicurezza-dei-dati-in-rete-e-nelle-tlc">Leggi tutto &#8594;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Società telefoniche e Internet provider dovranno assicurare la massima protezione ai dati personali perché tra i loro nuovi obblighi ci sarà quello di avvisare gli utenti dei casi più gravi di violazioni ai loro data base che dovessero comportare perdita, distruzione o diffusione indebita di dati.</p>
<p>L&#8217;obbligo di comunicare le violazione di dati personali spetta esclusivamente ai <strong>fornitori di servizi telefonici e di accesso a Internet</strong>. L&#8217;adempimento non riguarda quindi le reti aziendali, gli Internet point (che si limitano a mettere a disposizione dei clienti i terminali per la navigazione), i motori di ricerca, i siti Internet che diffondono contenuti.</p>
<p>La comunicazione della violazione dovrà avvenire in maniera tempestiva: <strong>entro 24 ore</strong> dalla scoperta dell&#8217;evento, aziende tlc e Internet provider dovranno fornire le informazioni per consentire una prima valutazione dell&#8217;entità della violazione Aziende telefoniche o internet provider avranno 3 giorni di tempo per una descrizione più dettagliata. All&#8217;esito delle verifiche, i provider dovranno comunicare al Garante le modalità con le quali hanno posto rimedio alla violazione e le misure adottate per prevenirne di nuove.</p>
<p>Nei casi più gravi, oltre al Garante, le società telefoniche e gli Isp avranno l&#8217;obbligo di informare anche ciascun utente delle violazioni di dati personali subite. I criteri per la comunicazione dovranno basarsi sul <strong>grado di pregiudizio</strong> che la perdita o la distruzione dei dati può comportare (furto di identità, danno fisico, danno alla reputazione), sulla<strong>&#8220;attualità&#8221;</strong> dei dati (dati più recenti possono rivelarsi più interessanti per i malintenzionati), sulla <strong>qualità</strong> dei dati (finanziari, sanitari, giudiziari etc.), sulla <strong>quantità</strong> dei dati coinvolti.</p>
<p>La comunicazione agli utenti deve avvenire al massimo entro 3 giorni dalla violazione e non è dovuta se si dimostra di aver utilizzato misure di sicurezza e sistemi di cifratura e di anonimizzazione che rendono inintelligibili i dati.</p>
<p>Per consentire l&#8217;attività di accertamento del Garante, i provider dovranno tenere un <strong>inventario</strong> costantemente aggiornato delle violazioni subite che dia conto delle circostanze in cui queste si sono verificate, le conseguenze che hanno avuto e i provvedimenti adottati a seguito del loro verificarsi.</p>
<p>Non comunicare al Garante la violazione dei dati personali o provvedere in ritardo espone a una sanzione amministrativa che va da 25mila a 150mila euro. Stesso discorso per la omessa o mancata comunicazione agli interessati, siano essi soggetti pubblici, privati o persone fisiche: qui la sanzione prevista va <strong>da 150 euro a 1000 euro per ogni società o persona interessata</strong>. La mancata tenuta dell&#8217;inventario aggiornato è punita con la sanzione da 20mila a 120mila euro.</p>
<p>Fonte:www.garanteprivacy.it</p>
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		<title>Incentivi alle imprese: l&#8217;INAIL pubblica il calendario per l&#8217;invio telematico delle domande</title>
		<link>https://lrprogetti.studiobertacca.it/incentivi-alle-imprese-linail-pubblica-il-calendario-per-linvio-telematico-delle-domande</link>
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		<pubDate>Mon, 06 Aug 2012 10:46:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>petra.p</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Servizi]]></category>

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		<description><![CDATA[L’INAIL ha pubblicato sul proprio sito internet il calendario per l’invio telematico delle domande per la richiesta degli incentivi alle imprese per la realizzazione di interventi finalizzati al miglioramento dei... <a class="read-more" href="https://lrprogetti.studiobertacca.it/incentivi-alle-imprese-linail-pubblica-il-calendario-per-linvio-telematico-delle-domande">Leggi tutto &#8594;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>L’INAIL ha pubblicato sul proprio sito internet il calendario per l’invio telematico delle domande per la richiesta degli incentivi alle imprese per la realizzazione di interventi finalizzati al miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in attuazione dell&#8217;art. 11, comma 5, D.Lgs 81/2008.</p>
<p>L’invio telematico delle domande per la REGIONE TOSCANA si svolgerà nel giorno  28 giugno 2012 dalle 13.00 alle 14.00.</p>
<p>Dall’orario di apertura all’orario di chiusura dello sportello informatico le imprese interessate potranno inviare la propria domanda attraverso il  codice identificativo assegnato. Si ricorda che potranno procedere all’invio telematico solo le imprese che hanno salvato la propria domanda e sono in possesso di regolare codice identificativo la cui validità è verificabile tramite l’apposita voce &#8220;consulta/rigenera codice&#8221; della procedura per la compilazione on line.</p>
<p>Entro il 15 giugno prossimo sul sito internet dell’Inail saranno pubblicate le regole e le informazioni tecniche di supporto alle imprese partecipanti all’invio on line delle domande.</p>
<p>L’elenco cronologico delle domande delle imprese partecipanti all’invio telematico di ciascuna singola regione sarà pubblicato nei giorni immediatamente successivi alla conclusione delle operazioni, con evidenza delle domande collocate in posizione utile per l’ammissibilità al contributo, ovvero fino alla capienza della dotazione finanziaria assegnata alla singola regione.</p>
<p>fonte:www.professioni-imprese24.ilsole24ore.com; www.inail.it</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
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		<title>Progettazione, domotica, riqualificazione energetica.</title>
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		<pubDate>Mon, 30 Jul 2012 08:10:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>petra.p</dc:creator>
				<category><![CDATA[Servizi]]></category>

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		<description><![CDATA[Lo Studio Bertacca è  specializzato nella progettazione, realizzazione e gestione di soluzioni e servizi inerenti il risparmio energetico e la diagnosi energetica, offrendo inoltre un valido supporto per la gestione... <a class="read-more" href="https://lrprogetti.studiobertacca.it/progettazione-domotica-riqualificazione-energetica">Leggi tutto &#8594;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Lo Studio Bertacca è  specializzato nella <strong>progettazione</strong>, realizzazione e gestione di soluzioni e servizi inerenti il <strong>risparmio energetico</strong> e la <strong>diagnosi energetica</strong>, offrendo inoltre un valido supporto per la gestione di tutti gli adempimenti richiesti dalle vigenti normative in materia di interventi di riqualificazione energetica. Accedi a <a href="http://engineering.studiobertacca.it/" target="_blank">Studio Bertacca Engineering srl.</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://enginnering.studiobertacca.it"><img class="alignleft size-medium wp-image-420" title="Logo ENG OK" src="http://lrprogetti.studiobertacca.it/wp-content/uploads/2012/07/Logo-ENG-OK-300x97.jpg" alt="" width="300" height="97" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
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		</item>
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		<title>Impianti elettrici a regola d&#8217;arte</title>
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		<pubDate>Mon, 23 Jul 2012 08:48:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>petra.p</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Servizi]]></category>

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		<description><![CDATA[Pubblicata la settima edizione della “Norma CEI 64-8 - Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua”.... <a class="read-more" href="https://lrprogetti.studiobertacca.it/impianti-elettrici-a-regola-darte">Leggi tutto &#8594;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Pubblicata la settima edizione<strong> </strong>della<strong> “Norma CEI 64-8 </strong>- <strong>Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua</strong>”.</p>
<p>La norma  costituisce il riferimento normativo per la realizzazione degli impianti elettrici secondo la regola dell’arte, seguendo quanto espressamente previsto dalla Legge 186/68 e dal DM 37/08 in merito alla <strong>sicurezza degli impianti tecnici degli edifici.</strong></p>
<p>In questa settima edizione, sono presenti <strong>prescrizioni </strong>e<strong> raccomandazioni </strong>sulle misure di protezione<strong> </strong>da adottare<strong> contro le interferenze elettromagnetiche,</strong> sul <strong>dimensionamento delle condutture </strong>in presenza di armoniche, sulle <strong>terre di fondazione</strong>, sui <strong>dispersori </strong>per gli impianti di terra, sui <strong>circuiti di sicurezza </strong>e<strong> </strong>in relazione agli impianti elettrici in <strong>ambienti particolari</strong> quali: locali bagno, piscine, fontane, aree da campeggio e <strong>ambienti a maggior rischio in caso di incendio.</strong></p>
<p>fonte: www.periti.info</p>
<p>Scopri i nostri servizi di progettazione impianti elettrici</p>
<p><a href="http://engineering.studiobertacca.it" target="_blank"><img class="alignleft size-medium wp-image-422" title="Logo ENG OK" src="http://lrprogetti.studiobertacca.it/wp-content/uploads/2012/07/Logo-ENG-OK1-300x97.jpg" alt="" width="300" height="97" /></a></p>
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		<title>Ristoranti  e alberghi: sicurezza e prevenzione</title>
		<link>https://lrprogetti.studiobertacca.it/ristoranti-e-alberghi-sicurezza-e-prevenzione</link>
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		<pubDate>Wed, 18 Jul 2012 09:20:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>petra.p</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Servizi]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza alimentare]]></category>

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		<description><![CDATA[Il settore HORECA (Hotel-Restaurant-Catering) è tra i più produttivi in Europa: impiega circa 8milioni di persone, soprattutto in ristoranti e bar, con un’alta percentuale di piccole imprese con meno di... <a class="read-more" href="https://lrprogetti.studiobertacca.it/ristoranti-e-alberghi-sicurezza-e-prevenzione">Leggi tutto &#8594;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Il settore HORECA (Hotel-Restaurant-Catering) è tra i più produttivi in Europa: impiega circa 8milioni di persone, soprattutto in ristoranti e bar, con un’alta percentuale di piccole imprese con meno di dieci dipendenti, spesso giovani e per più della metà donne. Si tratta per la maggior parte di lavori stagionali, poco retribuiti, con orari irregolari e un rapido <em>turn over</em>.</p>
<p>Tutte caratteristiche di contesto che possono avere conseguenze negative sulla <strong>salute e sicurezza dei lavoratori</strong>, ricordate da EU-OSHA :</p>
<ul>
<li> “un pesante carico di lavoro;</li>
<li>dover stare in stazione eretta e statica per periodi prolungati;</li>
<li>il contatto forzato con clienti, che a volte sono difficili;</li>
<li>numerosi turni di lavoro nelle ore serali e notturne e nei fine settimana, a scapito dell’equilibrio vita-lavoro delle persone;</li>
<li>un elevato livello di stress;</li>
<li>la ripetitività del lavoro;</li>
<li>rischio di molestie e persino violenze da parte di clienti, colleghi e datori di lavoro;</li>
<li>discriminazione verso le donne e gli stranieri.</li>
</ul>
<p>Non di minore importanza i <strong>rischi fisici, chimici </strong>e altri, quali: scivoloni e inciampate; utensili taglienti e coltelli; ustioni e bruciature; movimentazione manuale di carichi; rumore; sostanze pericolose; uso di gas compresso per la mescita di bevande; esposizione a temperature elevate; <strong>pericoli di incendio</strong> e <strong>pericoli psicosociali</strong>.</p>
<p>Per proteggere i lavoratori da tutti questi rischi è quindi indispensabile che i lavoratori siano ben <strong>informati e formati</strong>, che conoscano le procedure per lavorare in sicurezza, che gli ambienti di lavoro siano resi il più sicuri possibile e che i lavoratori possano disporre di tutti i <strong>DPI </strong>che necessitano.</p>
<p>fonte: www.quotidianosicurezza.it</p>
<p>&nbsp;</p>
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		<title>Valutazione dei rischi: approvate le procedure standardizzate</title>
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		<pubDate>Wed, 18 Jul 2012 09:09:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>petra.p</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Servizi]]></category>

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		<description><![CDATA[La Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ha approvato le procedure standardizzate per la valutazione dei rischi nelle aziende che occupano fino a 10 lavoratori. Con... <a class="read-more" href="https://lrprogetti.studiobertacca.it/valutazione-dei-rischi-approvate-le-procedure-standardizzate">Leggi tutto &#8594;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ha approvato le <strong>procedure standardizzate</strong> per la valutazione dei rischi nelle aziende che occupano fino a 10 lavoratori.</p>
<p>Con l’entrata in vigore delle procedure, si potrà procedere alla valutazione dei rischi come previsto dal comma 5 dell’articolo 29 del D.lgs. 81/08.</p>
<p>La possibilità di autocertificazione terminerà i il terzo mese successivo alla data di entrata in vigore delle procedure standardizzate, e comunque non oltre il 31 dicembre 2012, così come previsto dalle modifiche apportate dal recente D.L. 12 maggio 2012, n. 57 all’art. 29 comma 5 del D.lgs. 81/08.</p>
<p>Importante novità, la facoltà anche i datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori potranno avvalersi di questa modalità per la valutazione dei rischi.</p>
<p>fonte: www.puntosicuro.it</p>
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		<title>Garante Privacy: eletto Antonello Soro.</title>
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		<pubDate>Tue, 26 Jun 2012 09:48:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>petra.p</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[tutela della privacy]]></category>

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		<description><![CDATA[Si è riunito il 19 giugno, nella sua nuova composizione, il Garante per la protezione dei dati personali. Erano presenti tutti i componenti dell’Autorità: la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, la... <a class="read-more" href="https://lrprogetti.studiobertacca.it/garante-privacy-eletto-antonello-soro">Leggi tutto &#8594;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Si è riunito il 19 giugno, nella sua nuova composizione, il Garante per la protezione dei dati personali. Erano presenti tutti i componenti dell’Autorità: la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, la prof. ssa Licia Califano, la dott.ssa Augusta Iannini, il dott. Antonello Soro.</p>
<p>Il dott. Antonello Soro e la dott.ssa Augusta Iannini sono stati eletti all’unanimità rispettivamente Presidente e Vice presidente dell’Autorità.</p>
<p><strong>Fonte:</strong></p>
<p>www.garanteprivacy.it</p>
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